TITOLO I - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
Art. 1
E' costituita un'associazione denominata:
ASSOCIAZIONE NAZIONALE PERITI ESTIMATORI DEI DANNI GRANDINE E ALTRE CALAMITA' ATMOSFERICHE (ANECA).
Art. 2
L'Associazione ha durata illimitata.
Art. 3
Sede legale: Piazza Cesare Battisti n. 12 - Brescia
Sede operativa: Coordinamento Periti Agrari e Periti Agrari Laureati di Emilia Romagna V.le Filopanti n. 4/C - 40126 Bologna - Fax 051/4228140
TITOLO II - NATURA, SCOPI E MODALITA' DI ATTUAZIONE
Art. 4
L'Associazione è un libero organismo di natura culturale, a base nazionale, senza finalità di lucro che riconosce l'Interprofessionale (Comitato Interprofessionale Periti Grandine) quale unico rappresentante legale dei Periti, in quanto espressione dei Consigli Nazionali degli ordini professionali a Base Nazionale e si propone, di concerto con gli Ordini e i Collegi Professionali Nazionali, di:
a) sensibilizzare ai problemi della categoria e della deontologia professionale;
b) perseguire e promuovere iniziative volte a valorizzare la figura e l'attività del perito;
c) promuovere il perfezionamento e l'aggiornamento tecnico, la specializzazione e l'avviamento alla professione dei giovani periti;
d) predisporre indagini, studi ricerche e sperimentazioni su tematiche inerenti aspetti tecnici riguardanti il campo d'azione del perito;
e) svolgere opera tecnica e culturale per lo sviluppo del settore primario e dei servizi in agricoltura;
f) incentivare l'iscrizione e la partecipazione all'attività sociale del maggior numero possibile di periti;
g) curare e tenere aggiornato l'elenco dei soci;
h) mantenere rapporti di stretta collaborazione con Ordini e Collegi Professionali nazionali e periferici o loro emanazioni;
i) collaborare con Università, Scuole ed Enti per promuovere e favorire lo sviluppo di Organismi aventi per. scopo la formazione professionale;
l) mantenere i contatti con gli Enti e organismi operanti nel Settore, allo scopo di instaurare un proficuo scambio di informazioni e conoscenze volto a migliorare la qualità del lavoro e ampliare la conoscenza delle problematiche peritali per danni derivanti da grandine e altre calamità atmosferiche;
m) instaurare i contatti con i periti grandine delle Nazioni aderenti alla Comunità Europea;
n) promuovere e istituire la raccolta di materiale tecnico,informativo, divulgativo e di consultazione nonché curare e redigere eventuali pubblicazioni;
o) promuovere convegni, dibattiti, tavole rotonde, corsi di aggiornamento e di formazione ed ogni ulteriore opportuna attività.
Art. 5
Il perseguimento delle finalità statutarie e la tutela della professionalità degli iscritti può attuarsi con la adozione di idonei e specifici regolamenti.
TITOLO III
Art. 6
Possono far parte dell'Associazione gli iscritti agli Albi professionali dei Dottori Agronomi, Geometri e Periti Agrari che abbiano svolto o svolgano attività peritale e che accettino le norme dell'Associazione.
Art. 7
La domanda di ammissione a Socio vale quale dichiarazione di accettazione del presente Statuto e dei regolamenti dell’Associazione.
Art. 8
L'iscrizione all'Associazione di un nuovo Socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo a suo insindacabile giudizio.
Art. 9
Il Socio può recedere dandone notizia al Consiglio a mezzo lettera entro il 31 gennaio dell'anno sociale.
Art. 10
L'esclusione deve essere deliberata dal Consiglio Direttivo per gravi e fondati motivi
Art. 11
I soci si dividono In:
- soci ORDINARI, gli aventi diritto (come da art. 6 del presente statuto) che fattene
richiesta vengano ammessi dal Consiglio Direttivo;
-soci EFFETTIVI, tutti i soci Ordinari che hanno, maturato non meno di tre anni di iscrizione all’ Associazione e di diritto, i Fondatori del l’Associazione e coloro che si iscriveranno, entro il 31 Dicembre 1992.
Art. 12
E' previsto conferimento da parte del Consiglio Direttivo, del titolo di socio ONORARIO nonché di Cariche Sociali Onorarie a persone che, per singolari, benemerenze meritino i suddetti riconoscimenti
Art. 13
Esercitano il diritto di voto i soci Ordinari ed i soci Effettivi purché in regola con i versamenti delle quote sociali i soci onorari partecipano alle attività sociali e presenziano alle assemblee senza diritto di voto.
Art. 14
I soli soci Effettivi possono essere eletti alle cariche direttive.
TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE E FUNZIONI
Art. 15
Gli Organi dell'Associazione sono:
- l'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI;
- il CONSIGLIO DIRETTIVO;
- il PRESIDENTE;
- il VICE PRESIDENTE;
- il SEGRETAIO;,
- il TESORIERE;
- il COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI;
- il COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
TITOLO V - L'ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI
Art. 16
L'assemblea generale dei soci é l'espressione della volontà dell'Associazione, ad essa prendono parte tutti i soci aventi diritto ed in regola con le quote associative.
Essa può essere ordinaria o Straordinaria.
Quest'ultima delibera sulle modifiche o integrazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione.
Tanto l'Assemblea ordinaria che quella Straordinaria sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa, oppure su richiesta del Consiglio Direttivo o di almeno il 20% degli iscritti.
La convocazione deve pervenire ai soci, a mezzo lettera, almeno 15 giorni prima della data fissata.
L'avviso di convocazione deve inoltre, con osservanza dei termini anzidetti, essere affisso nella sede dell'Associazione.
L'Assemblea Ordinaria dei soci si deve tenere almeno una volta all'anno, non oltre il mese di Aprile.
L'Assemblea Ordinaria é regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli iscritti, ed in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno e ad un'ora di distanza da quella fissata per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
L'Assemblea é presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice-Presidente o, in loro vece ed assenza, da un presidente eletto dall'Assemblea. L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità dei voti, nelle votazioni palesi, prevale il voto di chi presiede l'Assemblea.
Sono escluse in ogni caso le votazioni per acclamazione.
Per la nomina delle cariche sociali sarà adottato il sistema di votazione segreta.
Spetta all'Assemblea generale dei soci:
a - l'elezione dei membri elettivi del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri;
b - l'approvazione del bilanci di previsione e consuntivo;
c - l'approvazione della Relazione annuale del Presidente;
d - stabilire gli indirizzi, generali della attivitá associativa in conformitá alle finalità statutarie mediante adozione e/o - modifica dei Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione.
Art. 17
I, verbali delle assemblee sono redatti dal Segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente.
TITOLO VI- IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 18
Il Consiglio Direttivo dell’ Associazione è composto da NOVE Membri eletti dall’Assemblea ordinaria dei quali SEI scelti tra i soci Effettivi e TRE scelti dai componenti Iscritti all’ associazione l'Interprofessionale, uno per ogni ordine; durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Risulteranno eletti i candidati che avranno riportato maggior numero di voti.
E' facoltà del Presidente invitare alle sedute del Consiglio, quelle persone che possano dare il loro particolare contributo alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.
Entro quindici giorni dal suo insediamento il Consiglio elegge:
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere.
Per la validità delle sedute è necessaria la maggioranza assoluta dei Consiglieri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.
Il membro del Consiglio che senza giustificazione non interviene a tre riunioni consecutive decade della carica.
I membri decaduti e quelli dimissionari sono sostituiti col socio che alle ultime elezioni é risultato il primo dei non eletti e nel caso di parità dei voti dal più anziano in età
I verbali delle riunioni del Consiglio sono redatti segretario e firmati dallo stesso e dal Presidente
IL Consiglio Direttivo dell'Associazione delibera su:
a - bilanci da presentare all'Assemblea Generale dei Soci insieme alla relazione del Presidente e dei Revisori;
b - convocazioni delle Assemblee;
c - ammissione ed esclusione soci;
d - nomina dei componenti le commissioni e sull'adozione dei regolamenti;
e - ogni altra materia volta al conseguimento dei fini sociali.
Il consiglio si riunisce almeno ogni sei mesi, nonché ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno, o quando ne sia fatta richiesta almeno dalla metà più uno dei Consiglieri.
Il Consiglio é convocato dal Presidente, oppure in sua assenza dal Vice-Presidente.
Art .19
Il Presidente è l’organo di attuazione della volontà associativa.
Spetta al Presidente:
a - attuare gli indirizzi fissati dall’Assemblea Generale dei soci;
b - coordinare l'attività degli organi associativi;
c - curare i rapporti dell’Associazione con gli altri Enti;
d - esercitare tutte le funzioni demandategli dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione e la firma sociale.
In caso di assenza o impedimento gli subentra il Vice-Presidente.
Al solo Vice-Presidente possono essere delegate dal Presidente alcune funzioni di gestione e di rappresentanza.
Art. 20
Il Collegio dei Revisori dei Conti é composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea Generale dei soci.
I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
La carica di revisore é incompatibile con qualunque altro incarico nell'Associazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti nom-ina nel suo seno un Presidente.
Art. 21
Il Collegio dei Probiviri é composto da tre membri eletti dal l’Assemblea Generale dei soci.
I Componenti del Collegio dei Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Al Collegio dei Probiviri spetta il compito di dirimere, con funzioni di arbitro, ogni vertenza fra i Soci, tra i Soci e gli organi direttivi dell'Associazione, nonché tra gli organi dell'Associazione, nonché tra gli organi predetti e le persone che li compongono.
TITOLO VII- PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 22
Il patrimonio dell'Associazione é costituito da:
a) beni mobili ed immobili pervenuti in sua proprietà a titolo oneroso o gratuito;
b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilanci;
c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.
d) contributi e cespiti eventuali.
Art. 23
L'esercizio finanziario chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio verranno predisposti dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del successivo esercizio.
TITOLO VIII- MODIFICHE STATUTARIE
Art. 24
Il presente statuto può essere modificato solamente con deliberazione dell'Assemblea generale dei soci straordinaria. Perché l'Assemblea straordinaria sia valida é necessaria la presenza di almeno i due terzi degli associati con diritto di voto.
Al riguardo ogni socio può, disporre di un massimo di due deleghe.
Le modifiche saranno approvate solo se riporteranno almeno la maggioranza dei voti.
Le proposte di modifica, quando non provengano dal Presidente, o dal Consiglio Direttivo, devono essere firmate da almeno un terzo della totalità dei soci aventi diritto di voto. Tali proposte, opportunamente illustrate devono essere presentate al Presidente, il quale dovrà portarle a conoscenza dei soci almeno un mese prima della riunione dell'Assemblea deliberante in oggetto.
TITOLO IX- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 25
Lo scioglimento dell'Associazione può essere deliberato soltanto dall'Assemblea generale dei Soci straordinaria.
La proposta di scioglimento, quando non provenga dal Consiglio Direttivo o dal Presidente, deve essere firmata da almeno un terzo della totalità dei soci. La proposta anzidetta, opportunamente illustrata, deve essere presentata al Presidente, il quale dovrà portarla a conoscenza dei soci almeno un mese prima della riunione dall'Assemblea deliberante in oggetto.
La proposta di scioglimento sarà approvata se riporterà almeno due terzi della totalità dei voti. In caso di scioglimento dell’associazione l’Assemblea generale dei soci nominerà un Collegio di tre o più liquidatori. Il patrimonio residuato dalla liquidazione verrà devoluto agli scopi che saranno stabiliti dall'Assemblea generale dei Soci.
TITOLO X- DISPOSIZIONI FINALI
Art. 26
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, ci si rifà alle disposizioni dettate dal Codice Civile e alla legislazione vigente in materia. |